
Nella responsabilità dall’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile, in deroga all’art. 1681 c.c. e in forza di quanto previsto dall’art. 1680 c.c., alle condizioni stabilite dall’art. 11 del Regio decreto legge n. 1948 del 1934, convertito nella legge n. 911 del 1935, ... Continua...
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