
Una sola delle due cause era riconducibile alla società produttrice convenuta e nessuna delle due, a quanto ha affermato la Corte d’appello, poteva avere, in termini di probabilità, una maggiore attendibilità rispetto all’altra. Ciò comporta che, anche richiamando la giurisprudenza in ordine ai criteri che regolano la causalità in sede ... Continua...
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