
La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c., che non sono applicabili – così come pacificamente si ritiene per l’analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici – in ... Continua...
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