
La circolazione dei veicoli costituisce un caso particolare di attività pericolosa, avendo il legislatore costruito la disciplina dell’art. 2054 c.c. come sottospecie della regola generale posta dall’art. 2050 c.c. Per l’affermazione della responsabilità dell’esercente attività pericolosa è necessaria la sussistenza e l’accertamento del nesso eziologico tra l’attività e l’evento dannoso, ... Continua...
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