
Sussiste l’obbligo, per l’assicuratore della responsabilità civile, di accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente (gestore dell’assicurazione sociale) per le prestazioni erogate o da erogare, prima di procedere alla liquidazione del danno, di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento in favore del danneggiato, l’assicuratore ... Continua...
>