TRIBUNALE DI MILANO DA’ RAGIONE A SUBAGENTE PERCHE’ “IL FATTO NON SUSSISTE”. E L’IVASS DISPONE L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE

TRIBUNALE DI MILANO DA’ RAGIONE A SUBAGENTE PERCHE’ “IL FATTO NON SUSSISTE”. E L’IVASS DISPONE L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE

TRIBUNALE DI MILANO DA’ RAGIONE A SUBAGENTE PERCHE’ “IL FATTO NON SUSSISTE”. E L’IVASS DISPONE L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE
All’intermediario, l’istituto di vigilanza aveva contestato la violazione di obblighi di diligenza professionale nei confronti dei contraenti e degli assicurati in contrasto con gli articoli 183 del codice delle assicurazioni, nonché con gli articoli 47 e 62 del Regolamento Isvap n. 5/2006, vigenti all’epoca dei fatti.    L’Ivass ha ... Continua...
Source: TuttointermediariPublished on 2019-08-23

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