
La responsabilità per cose in custodia, sancita dall’art. 2051 c.c., va esclusa nel caso di danni cagionati da una strada pubblica solo quando sia oggettivamente impossibile da parte dell’ente che ne è proprietario, per l’estensione del bene e per l’uso generale e diretto da parte dei cittadini, l’esercizio di un ... Continua...
>