
Se è vero che l’art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito, è altresì vero che, in mancanza di ... Continua...
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