
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva. La formulazione della norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si ... Continua...
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