Danno esistenziale per la non perfetta riuscita del banchetto matrimoniale

Danno esistenziale per la non perfetta riuscita del banchetto matrimoniale

Danno esistenziale per la non perfetta riuscita del banchetto matrimoniale
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto; ne consegue che la relativa ... Continua...
Source: AssinewsPublished on 2020-02-14

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