
In caso di inadempimento o ritardato adempimento dell’obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, l’esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi ... Continua...
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