
Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, attraverso la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia anticipato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) ... Continua...
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