
Il premio supplementare è dovuto qualora risulti accertato in concreto che, a causa dell’effettuazione delle lavorazioni aziendali, si verifichi nell’ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già ... Continua...
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