Nessun risarcimento se ostacolo visibile (e conosciuto)

Nessun risarcimento se ostacolo visibile (e conosciuto)

Nessun risarcimento se ostacolo visibile (e conosciuto)
L’automobilista distratto che finisce per urtare dei dissuasori mobili non segnalati non ha diritto al risarcimento del Comune ex Art. 2051 del Codice Civile, se gli ostacoli sono visibili e collocati in un luogo ben conosciuto dal danneggiato. Lo ha ribadito l’ordinanza n. 12416 emessa dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione ... Continua...
Source: AssinewsPublished on 2020-07-01

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