
In virtù del generale dovere di sicurezza incombente ai sensi dell’art. 2087 c.c., è addebitabile al datore di lavoro la responsabilità per il danno occorso al lavoratore che appaia causalmente riconducibile, in mancanza di prova contraria, all’assenza di misure di prevenzione c.d. innominate, le quali, ancorché non espressamente imposte dalla ... Continua...
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