
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l’una o l’altra dipendano da scelte discrezionali della ... Continua...
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