
Nulla compete a titolo di risarcimento danni qualora l’omessa manutenzione stradale non sia stata condizione indispensabile dell’evento – caduta del pedone – né adeguata allo stesso per interruzione del nesso eziologico, essendo intervenuto il fattore anomalo del danneggiato – andatura non consona alle circostanze di tempo e di luogo – ... Continua...
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