Controllo dei rischi inerenti alla cosa

Controllo dei rischi inerenti alla cosa

Controllo dei rischi inerenti alla cosa
In caso di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della ... Continua...
Source: AssinewsPublished on 2016-10-06

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