
Il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso è, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. – rilevabile d’ufficio dal giudice -sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente-, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione ... Continua...
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