Comportamento in contrasto con una regola di condotta

Comportamento in contrasto con una regola di condotta

Comportamento in contrasto con una regola di condotta
Il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso è, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. – rilevabile d’ufficio dal giudice -sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente-, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione ... Continua...
Source: AssinewsPublished on 2017-03-31

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