
(di Francesco Machina Grifeo – Quotidiano del Diritto) «Nel caso di assicurazione plurima contro i danni, quando l’assicurato sia stato reticente circa l’esistenza di altre polizze, è consentito all’assicuratore rinunciare ad avvalersi della facoltà di rifiutare il pagamento dell’indennizzo (accordatagli dall’articolo 1910, comma 2, c.c.), senza che tale rinuncia costituisca ... Continua...
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