
Ai fini di cui all’art. 2051 c.c.., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile; e tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente a escludere la responsabilità del ... Continua...
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