
Il calcolo del c.d. danno differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l’importo dell’indennizzo versato alla vittima dall’INAIL, quando l’uno e l’altro abbiano ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio. L’INAIL tuttavia versa agli assistiti un capitale, quando l’infortunio abbia causato postumi permanenti inferiori al 16%, e una rendita, quando ... Continua...
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