
Se l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente individua nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. una responsabilità di tipo oggettivo -in quanto la norma viene a istituire un criterio legale di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla cosa – per suo dinamismo interno o per fatto estrinseco da fenomeno naturale ... Continua...
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