
Comunicare all’assicuratore l’accadimento di un sinistro con grave ritardo in spregio all’obbligo previsto dall’art. 1913 del codice civile, può essere equiparato all’omesso avviso e sanzionato ai sensi dell’art. 1915 comma 1 c.c. con la perdita dell’indennizzo. Ma perché ciò avvenga è necessario che l’assicuratore dimostri che detto omesso avviso sia ... Continua...
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