
di a cura di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi Ai sensi dell’art. 2407 c.c. i membri del collegio sindacale sono civilmente «responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi ... Continua...
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