
L’art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell’inevitabilità da parte del creditore con l’uso dell’ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest’ultimo la mera inerzia di fronte all’altrui comportamento dannoso ma, secondo i principi di correttezza e buona fede, gli impone una condotta attiva diretta a limitare ... Continua...
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