
L’applicazione dell’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2051 c.c. impone che la responsabilità dell’Ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo a esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, specificamente o genericamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell’evento dannoso. Di ... Continua...
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