
Qualora il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima, con cessione del portafoglio ai sensi dell’art. 4 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, è valida la riassunzione del giudizio compiuta ... Continua...
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