All’intermediario, l’istituto di vigilanza aveva contestato la violazione di obblighi di diligenza professionale nei confronti dei contraenti e degli assicurati in contrasto con gli articoli 183 del codice delle assicurazioni, nonché con gli articoli 47 e 62 del Regolamento Isvap n. 5/2006, vigenti all’epoca dei fatti. L’Ivass ha ... Continua...
TRIBUNALE DI MILANO DA’ RAGIONE A SUBAGENTE PERCHE’ “IL FATTO NON SUSSISTE”. E L’IVASS DISPONE L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE
TRIBUNALE DI MILANO DA’ RAGIONE A SUBAGENTE PERCHE’ “IL FATTO NON SUSSISTE”. E L’IVASS DISPONE L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE
>